Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 27/12/2006 n. 296

d) gestione del verde pubblico;

e) illuminazione e riscaldamento;

j) elettronica;

g) tessile;

h) cancelleria;

i) ristorazione;

l) materiali per l'igiene;

m) trasporti. 1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 é istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonché dai presidenti delle regioni interessate. 1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, é avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle nonne tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili. 1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, é finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal l° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per 1'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. 1131. Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 é destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento é autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio. 1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attività culturali si tiene conto di quanto già disposto dall'articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286. 1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "spesa derivante dall'attuazione del comma 1", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni". 1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicassi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, e successive modificazioni. 1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, é istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo. 1137. Per le finalità di cui al comma 1136, é assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 1138. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione é assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. 1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000 n. 381, é autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. 1140. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, é assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo é finalizzato a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. 1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003 n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007. 1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, é autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme. 1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960 n. 169, possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammate". 1144. Alla legge 17 aprile 2003 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo é sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah";

b) all'articolo 1, il comma 1 é sostituito dal seguente: "1. É istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia";

c) all'articolo 1, il comma 2 é sostituito dal seguente: "2. ll Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse";

d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere le seguenti: "dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e". 1145. É autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attività con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico. 1146. Per le finalità di cui alla legge 14 aprile 2004 n. 98, é disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967 n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994 n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza. 1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: "Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese". 1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009. 1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresì, per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia. stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, le modalità per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato". 1151. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

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